Superlega: Il regolamento sul "doppio incarico" e le sanzioni per i club inadempienti

MODENA - Di cosa si tratta quando si parla del “doppio incarico” sanzionato dalla Lega Pallavolo Serie A maschile? Questo il documento riguardante la materia approvato dall'associazione dei club
REGOLAMENTO DOPPIO INCARICO ALLENATORI
(opprovato con delibera n. 3 del C.d.A. del 10/04/2017)
(deliberata interpretazione autentica dei C.d.A. il 23/04/2018)
{modificato con delibera n. 16 del C.d.A. del 21/05/2018)
(approvato dall'Assemblea del 21/05/2018)
(integrato con delibera n. 2 del C.d.A. del 29/04/2019)
(modificato con delibere del CdA del 20/07/2022 e dall'Assemblea del 21.7.2022)
(modificato con delibera del CdA del 22.09.2022)
PREMESSA
Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare le Società dello Lega Pallavolo Serie A maschile dai conflitti di interesse e dalle conseguenze distorsive derivanti dalla doppia collaborazione da parte degli “Allenatori" con Società di SuperLega o di Serie A2 (di seguito denominate “Società di Sene A”) ed una Squadra Nazionale maschile seniores, italiana o straniera, nel corso della medesima stagione sportiva, nonché dagli effetti pregiudizievoli derivanti da un eventuale recesso unilaterale dal contratto operato dagli "Allenatori".
Per “Allenatori" si intendono il "Primo Allenatore" e gli "Assistenti Allenatori" iscritti a referto, sia di nazionalità italiana che straniera, sotto contratto con Società di Serie A. (1)
Per stagione sportiva si intende il periodo intercorrente tra il 15 ottobre ed il 14 ottobre dell’anno successivo. (2)
Art. 1 - Doppio incarico
a. Tenuto conto che i rapporti contrattuali stipulati tra gli “Allenatori" e le "Società di Serie A" rientrano tra quelli per i quali è possibile limitare a negare il cumulo di impieghi ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2022, è fatto divieto: 1) agli “Allenatori" delle Società di SuperLega di intrattenere, nel corso dello medesima stagione sportiva, rapporti contrattuali di "Primo Allenatore" e/o di “Assistente Allenatore” con una qualsiasi Squadra Nazionale, sia ITALIANA che STRANIERA; 2) agli “Allenatori" delle Società dì Serie A2 di intrattenere, nel corso della medesima stagione sportiva, rapporti contrattuali di "Primo Allenatore" con uno qualsiasi Squadra Nazionale, sia ITALIANA che STRANIERA.
b. L'unico rapporto contrattuale che non rientra nel divieto di cui al comma che precede è quello di "Assistente Allenatore" con una Squadra Nazionale maschile juniores ITALIANA.
c. E consentito alle “Società di Serie A" instaurare rapporti contrattuali con gli “Allenatori" che abbiano cessato in via definitiva lo propria collaborazione con uno Squadra Nazionale maschile sia ITALIANA che STRANIERA a condizione che questi ultimi non siano già incorsi nel divieto del “doppio incarico". In quest'ultimo caso, gli “Allenatori" in questione non potranno essere contrattualizzati dalle "Società di Serie A" nella stagione successiva a quella in cui hanno svolto il “doppio incarico” (12 mesi di "sospensione"). (3)
Art. 2 - Obbligo di Inserimento dello “clausola di esclusiva" nei contratti stipulati con gli Allenatori.
Nei contratti stipulati tra le "Società di Serie A" e gli Allenatori deve essere obbligatoriamente pattuito il divieto del doppio incarico, mediante inserimento di una clausola contrattuale conforme al presente Regolamento.
Art. 3 - Doppio Incarico: effetti e rimedi.
L'Allenatore che incorre nel divieto del “doppio incarico” non può essere contrattualizzato da una Società di Serie A per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla fine della prima stagione sportiva disputata con la Squadra Nazionale. (4)
La società è tenuta ad applicare nei confronti dell’Allenatore che incorre nel divieto del “doppio incarico” i rimedi pattuiti a livello contrattuale, ivi compresa la cessazione del rapporto.
Nel caso in cui la Società decida dì instaurare o proseguire nel rapporto contrattuale nonostante il verificarsi della fattispecie del "doppio incarico" si darò luogo all’applicazione, nei suoi confronti, delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
Art. 4 - Recesso unilaterale dal contratto da porte di un “Allenatore"
Nel caso in cui un "Allenatore" sotto contratto con una Società di Serie A sottoscriva un accordo con una Società straniera, senza il consenso della propria Società, tale “Allenatore" non potrà essere contrattualizzato da una Società di Serie A per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla fine dello prima stagione sportiva disputata con la Società straniera.
Art. 5 - Comunicazioni
Le Società che partecipano al campionato di Serie A sono obbligate a depositare presso la segreteria della Lega:
a) entro il 30 settembre di ogni anno, il “Modulo Allenatori” (all. 1), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Società e daIl’Allenatore, nel quale è indicata la durata dei rapporti contrattuali instaurati con gli Allenatori e I’accettazione, da parte di questi ultimi, del divieto del doppio incarico ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento. Per i contratti pluriennali sarà sufficiente il deposito del primo Modulo;
b) entro 30 giorni dal verificarsi di ogni evento, le variazioni contrattuali relative ai rapporti intrattenuti con gli “Allenatori" verificatesi nel corso della stagione sportiva: (i) cessazione del rapporto: (ii) risoluzione consensuale del contratto; (iii) sottoscrizione di un nuovo contratto.
Art. 6 - Sanzioni
In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento saranno applicate a carico delle Società inadempienti, mediante deferimento al Giudice di Lega, le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) € 100.000 (centomila) per ogni "Allenatore" nell’ipotesi che una Società di Superlega sottoscriva o dia esecuzione ad accordi di qualsivoglia tipologia con “Allenatori" in violazione delle norme di cui al presente Regolamento;
b) € 50.000 (cinquantamila) per ogni “Allenatore" neII'ipotesi che una Società di Serie A2 sottoscriva o dia esecuzione ad accordi di qualsivoglia tipologia con “Allenatori” in violazione delle norme di cui al presente Regolamento;
c) fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila/00) in caso di mancato inserimento nei contratti stipulati con gli AIIenatori della clausola richiamata dall'art. 2 del presente Regolamento;
d) sino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila) in caso in violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 4) del presente Regolamento.
Art. 7 - Norme transitoria
Il presente Regolamento entro in vigore dalla data di approvazione.
Ai rapporti contrattuali costituiti prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento di applica la disciplina previgente.
NOTE
(1) La nozione di “Figure Tecniche” contenuta nel previgente Regolamento, che comprendeva anche i fisioterapisti ed i preparatori atletici, è stata eliminata su indicazione dello FIPAV.
(2) Lo “stagione sportiva” comprende sia Ia parte dl stagione dedicata ai Club che quella dedicata alle Nazionali.
(3) Tale integrazione si rende necessaria al fine di consentire il “doppio incarico” agli Allenatori provenienti da Squadre Nazionali (Allenatori "in entrata") che non abbiano allenato Società di serie A nella stagione sportiva in cui viene sottoscritto il controllo.
(4) Esempio: un "Allenatore" sotto contratto con uno Società di Serie A nella stagione sportivo 2018/2019 che sottoscriva un contratto con una squadra Nazionale nel gennaio 2019 potrà essere contrattualizzato da un'altra società di serie A solo a decorrere dal 15 ottobre 2020. Se il rapporto con la Nazionale prosegue, invece, oltre tale data l’Allenatore potrà essere contrattualizzato subito dopo la cessazione del rapporto contrattuale con Io squadra Nazionale.