Superlega | 16 giugno 2021, 13:44

Caso Polo a una svolta: nuovi elementi al dibattimento, tutto rinviato al 19 luglio

Caso Polo a una svolta: nuovi elementi al dibattimento, tutto rinviato al 19 luglio

MODENA - C’è una svolta piuttosto importante nel caso che riguarda Alberto Polo e la sua positività a meldonium, testosterone, abc e idroclorotiazide riscontrata in un test antidoping del marzo scorso. La sua difesa, infatti, ha evidentemente presentato richiesta di rinvio del dibattimento, richiesta accolta dal Tribunale Nazionale Antidoping. Il dibattimento sarà il 19 luglio alle ore 14:45.

Cercando di rendere il più semplice possibile il linguaggio giuridico, cosa vuol dire tutto ciò? In termini concreti che Alberto Polo ha rifiutato il rito abbreviato. L’atleta infatti avrebbe potuto presentare una memoria difensiva, come probabilmente ha fatto, e chiedere un procedimento cartolare, attendendo la sentenza della Camera di Consiglio del Tribunale senza ulteriori mosse. Invece o la difesa ha chiesto che la memoria difensiva e i suoi elementi, quindi probabilmente prove o addirittura testimoni, fossero analizzati e/o ascoltati in un dibattimento ampio, che si terrà appunto il 19 luglio, oppure gli elementi di novità presentati nella memoria erano talmente ampi e complessi da indurre i giudici a chiedere il rinvio.

L’asciutta comunicazione fatta dalla Nado (“Il Tribunale Nazionale Antidoping agli esiti della camera di consiglio nell’udienza del 14 giugno 2021 nei confronti del sig. Alberto Polo (tesserato FIPAV), ha disposto il rinvio del dibattimento al 19 luglio 2021, ore 14.45”) apre quindi la strada allo scenario che tutti sospettavano ma di cui non vi era ancora una certezza: ovvero che quello di Polo non sia codificato come un ‘semplice caso di positività’ ma che vi siano elementi che rendono la vicenda diversa da altre. L’altra svolta è che se il procedimento si fosse svolto in forma “abbreviata” avremmo avuto la pubblicità della sola sentenza, senza le motivazioni e senza avere notizie sul memoriale difensivo: in questo modo invece, col rinvio al dibattimento, lo stesso dovrebbe essere pubblico e dovrebbero essere pubbliche anche le motivazioni della sentenza.

Per concludere, i legali di Polo si sono appellati a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice Sportivo Antidoping. Polo avrebbe potuto scegliere, come fanno in molti, la procedura breve dell’art. 29.9, ovvero: “È facoltà dell’incolpato rinunciare formalmente al diritto al dibattimento oppure astenersi dal contestare gli addebiti disciplinari notificati. La rinuncia al dibattimento deve essere presentata alla competente Sezione del TNA ed alle altre parti del giudizio entro 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’udienza dibattimentale. In tale caso il Collegio deciderà in camera di consiglio senza la presenza delle parti”. La difesa di Polo ha invece proceduto utilizzando l’art. 29.4, ovvero “Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni prima della data di udienza (inizialmente fissata per lunedì scorso, 14 giugno) le parti possono produrre una memoria presso la competente Sezione del TNA, contenente le proprie allegazioni probatorie, argomentazioni e difese nonché, a pena di decadenza, eventuali richieste istruttorie (ad esempio, ammissione testi, consulenze tecniche d’ufficio, indicazione di eventuali esperti di parte)”.

Si pensava a una ‘semplice’ memoria difensiva, invece evidentemente sono state introdotte richieste ulteriori (prove, testimoni, consulenti) che hanno indotto il Tribunale a non emettere subito una sentenza ma a rinviare il tutto a un dibattimento, rinvio avvenuto dopo l’udienza del 14 quindi, non richiesto anticipatamente dalle parti. Resterà da vedere se saranno richieste le porte chiuse o se si procederà secondo l’art. 30.1.1, quindi in maniera del tutto pubblica: “La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio, salvo la facoltà delle parti di richiedere, con istanza motivata, alla competente Sezione del TNA entro 7 (sette) giorni dalla data fissata per l’udienza la trattazione pubblica, nonché l’eventuale registrazione della stessa. Il TNA, sentite le altre parti, accoglie l’istanza presentata se non vi ostino esigenze di riservatezza e/o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento, fatta salva la propria facoltà di disporla d’ufficio”. 

Alessandro Trebbi

Commenti