News FIPAV | 30 marzo 2024, 14:06

Tribunale Federale: Non luogo a procedere verso i vertici del CT Modena per la diffusione della memoria difensiva

La Procura aveva chiesto ulteriori 3 mesi. I dirigenti del CT hanno dichiarato la non responsabilità per la diffusione del documento ai media e "di non conoscere chi abbia commesso il contestato illecito"...

Tribunale Federale: Non luogo a procedere verso i vertici del CT Modena per la diffusione della memoria difensiva

ROMA - Il Tribunale Federale Fipav ha prosciolto i vertici del CT Modena dal procedimento disciplinare per la diffusione della propria memoria difensiva ai club del comitato, atto confermato dagli stessi dirigenti.

Gli stessi hanno invece negato la responsabilità della diffusione della memoria difensiva a testate giornalistiche sulle quali è stata pubblicata.

 

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 – 29 MARZO 2024
Riunione del 27 Marzo 2024
Sono presenti:
- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

51.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- Sig. CLO’ Alessandro
- Sig. ARMAROLI Manuel
- Sig. GUIDETTI Alberto
- Sig. TASSONI Simone
- Sig. MARINELLI Maurizio
- Sig. BERGAMINI Andrea
- Sig.ra. PEDRONI Elisa

per i seguenti capi di incolpazione come contestati dalla Procura Federale nel deferimento Reg. n. 59/23-24 pervenuto il giorno 23 Gennaio 2024 nei confronti di:

CLO’ ALESSANDRO, PEDRONI ELISA, ARMAROLI MANUEL, GUIDETTI ALBERTO, TASSONI SIMONE, MARINELLI MAURIZIO, BERGAMINI ANDREA: per aver, in violazione degli artt.11, 16, 50, 51 e 55 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., nelle rispettive qualità di Presidente, il primo, di Vice Presidente, la seconda e di Consiglieri, tutti gli altri, del CT FIPAV di Modena, in concorso tra di loro, scientemente diffuso, in versione integrale, presso tutte le società del territorio, la memoria difensiva, da loro sottoscritta, prodotta dal difensore agli atti del procedimento Reg. n. 49/2023-24, pendente nei loro confronti, memoria nella quale erano riportate, virgolettate, le ipotesi di infrazione disciplinare contestate dall’Ufficio della Procura Federale, atto per sua natura non destinato alla conoscenza di soggetti diversi da quelli coinvolti nell’inchiesta, e così facendo anche determinato le condizioni per la quasi contemporanea diffusione mediatica di detta memoria difensiva, portata a conoscenza di un potenzialmente illimitato numero di soggetti estranei non solo all’inchiesta ma anche all’Ordinamento Federale.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell’art.102 Reg.Giur. 

All’udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza l’Avv. Massimo della Rosa, difensore dei sigg.ri ARMAROLI Manuel (collegato), TASSONI Simone (collegato), BERGAMINI Andrea (collegato), PEDRONI Elisa; per il tesserato Alessandro Clò, anch’egli collegato, era presente l’Avv. Alessandro Sivelli; per il tesserato Marinelli Maurizio era presente l’Avv. Roseti che insisteva per l’applicazione della sanzione come da patteggiamento concordato con la procura.

Per il tesserato Guidetti Alberto nessuno risultava collegato.

Il Procuratore federale illustrava l’atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati con la sanzione per tutti i tesserati di sospensione da ogni attività federale per mesi 3 ad eccezione per il tesserato Marinelli con il quale era stata concordata la sanzione a 40 giorni in virtù dell’art. 33 Regolamento giurisdizionale.

Sia l’Avv. Sivelli che l’Avv. della Rosa discutevano concludendo per il non luogo a procedere.

Terminata la discussione, all’esito della camera di consiglio, il collegio leggeva il dispositivo e depositava la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dalla procura risultano parzialmente ammessi dagli incolpati che sin dagli interrogatori resi in sede di istruttoria hanno confermato di aver comunicato alle società la propria memoria difensiva contenente i capi di incolpazione.

Hanno invece negato di aver diffuso a mezzo stampa il documento e di non conoscere chi abbia commesso il contestato illecito. 

Il Tribunale dopo attenta discussione ritiene che l’azione contestata, seppur inopportuna, non possa concretare un’ipotesi di violazione dei regolamenti federali ed essere quindi disciplinarmente rilevante.

L’aver voluto rappresentare a tesserati la propria difesa per capi di incolpazione comunicati dalla procura federale non può essere considerata azione che poteva incidere sul procedimento ormai definito nella fase istruttoria, per aver il procuratore comunicato la conclusione delle indagini.

La divulgazione degli atti nel corso dell’istruttoria deve ritenersi vietata a tutela in particolare della privacy degli incolpati; nella fattispecie l’istruttoria era conclusa seppur ancora non era stato comunicato l’atto di deferimento.

Per quanto deciso non si ritiene di dare seguito al patteggiamento proposto dal tesserato Marinelli. 

PQM

Delibera il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati per i fatti di cui al presente giudizio.

Roma, 27 Marzo 2024

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi
Affissione all’Albo 29 Marzo 2024 

Redazione Volleyball.it

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