MODENA – Una sospensione di sei mesi per un allenatore, ritenuto responsabile di aver messo le mani al collo – o forse solo una mano sulla spalla – a uno spettatore: è questo il cuore della decisione assunta dalla giustizia federale. Tuttavia, il documento ufficiale della FIPAV che riporta la sanzione è costellato di omissis, al punto da rendere impossibile identificare in modo certo e ufficiale il protagonista della vicenda.
Un elemento che, invece di chiarire, finisce per alimentare ipotesi e congetture. A colpire è in particolare il nome del legale che ha curato la difesa del club coinvolto nel procedimento: l’avvocato Fanini, attuale presidente della Verona Volley.
Dal punto di vista dell’etica giornalistica, tuttavia, non è corretto affermare che gli omissis si riferiscano con certezza a nomi specifici: farlo significherebbe violare i diritti dell’incolpato e oltrepassare i limiti imposti dalla tutela della privacy.
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TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 07 – 09 LUGLIO 2025
Riunione del 2 Luglio 2025
84.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:
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Sig. ..omissis..
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Sodalizio affiliato Fipav in persona del Presidente p.t.
IL TRIBUNALE FEDERALE
Composto da:
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Avv. Massimo Rosi – Presidente
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Avv. Giuseppe Bianco – Vice Presidente
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Avv. Andrea Varano – Componente
Si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a carico di:
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..omissis... per aver al termine di una gara ufficiale di campionato del **** superato le transenne avvicinandosi al sig. ..omissis.. seduto sugli spalti aggredendolo verbalmente con insulti e colpendolo alla spalla ed al petto e stringendolo al collo con entrambe le mani; determinando le seguenti violazioni degli: artt. 14, 16 e 18 Statuto Fipav; 18 e 19 R.A.T., 74, 75, 76 e con l’aggravante di cui all’art.102 lett. d Reg. Giur.;
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Sodalizio affiliato Fipav in persona del Presidente pro-tempore per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti mossi al suo tesserato ..omissis.., malgrado abbia tempestivamente e ripetutamente effettuato comunicati stampa mediante i quali si dissociavano dall’atteggiamento posto in essere dal proprio tesserato.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
A seguito del deferimento n. 72/2024/2025 inviato dalla Procura Federale il 13 Maggio 2025, il Tribunale fissava al 2 Luglio 2025 l’udienza di discussione.
Risultavano presenti e collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni, l’incolpato, insieme al proprio difensore Avv. Massimo Della Rosa nonché il Presidente del sodalizio affiliato Fipav vincolante, assistito dal difensore Avv. Stefano Fanini.
Il procuratore federale illustrava l’atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati e proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi otto a carico dell’incolpato e la multa di € 1.000,00 a carico della società.
L’Avv. Della Rosa, nel riportarsi sostanzialmente alla memoria già depositata, precisava come il Sig. ..omissis.. avesse già in sede di audizione dinanzi alla procura negato di aver aggredito lo spettatore, contestando quindi la ricostruzione dei fatti come riportata nell’esposto che aveva originato il presente procedimento.
In particolare chiariva la difesa come il Sig. ..omissis.., nel corso dell’incontro, fosse stato oggetto di ripetuti e pesanti insulti da parte di uno spettatore, ai quali non aveva dato peso durante la gara.
Al termine dell’incontro l’incolpato, espletate le formalità di fine gara, era salito sulla tribuna centrale per tranquillizzare sua figlia che aveva visto piangere per gli insulti rivolti al padre e per chiedere allo spettatore, da lui conosciuto, le ragioni del suo comportamento; ammetteva quindi di avergli in quel frangente letteralmente detto: “Sparisci dalla mia vista” appoggiandogli poi la mano sul petto per allontanarlo da sé.
L’Avv. Della Rosa continuava contestando la difesa del sodalizio affiliato Fipav vincolante che aveva aggravato con la sua esposizione, volontariamente e con secondi fini, le responsabilità del Sig. ..omissis... Evidenziava anche la scarsa attendibilità delle testimonianze prodotte dallo stesso sodalizio, chiedendo di valutare invece le testimonianze a discolpa prodotte che contrastavano in parte con quanto affermato dalla società.
L’Avv. Fanini per il sodalizio si riportava alla memoria depositata precisando come la società tenesse particolarmente al rispetto ed alla correttezza dei propri tesserati motivo per il quale aveva voluto esprimere il disappunto per il comportamento dell’incolpato, poi esonerato, raccontando i fatti come realmente accaduti e come testimoniato da alcuni tesserati.
All’esito della discussione il Tribunale si ritirava in Camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto oggetto del capo di incolpazione è provato dalle testimonianze prodotte dalle parti e dalle ammissioni dello stesso incolpato, anche se gli eventi sono raccontati in modo diverso.
Le testimonianze prodotte dalla difesa, delle quali risultano utilizzabili solo quelle di tesserati, confermano le offese ricevute dall’incolpato durante la gara e del fatto che questi, al termine dell’incontro, si sia recato sugli spalti contro lo spettatore.
Il Direttore generale dell’altra società in gara, ritenendo che il fatto non sarebbe dovuto arrivare all’attenzione della giustizia sportiva ma risolto fra le parti, sostanzialmente ha riferito di aver visto l’incolpato alle prese con uno spettatore tifoso della propria squadra precisando che l’incolpato teneva la mano fra il petto ed il collo del tifoso, come per tenerlo a distanza; nel mentre proferiva la frase “Sparisci dalla mia visuale”. Anche il preparatore atletico del sodalizio affiliato Fipav vincolante, poi dimessosi, ha confermato che l’incolpato aveva messo una mano sulla spalla allo spettatore allontanandolo.
Le testimonianze prodotte dalla difesa del sodalizio affiliato Fipav, hanno confermato le offese che lo spettatore aveva rivolto alla panchina dello stesso sodalizio per tutto l’incontro; due testimoni tesserati Fipav, riferivano di aver visto l’incolpato al termine della partita salire velocemente sugli spalti e mettere le mani al collo dello spettatore dopo averlo raggiunto.
Orbene, l’evento della minaccia allo spettatore (“sparisci dalla mia vista”), è un fatto ammesso e provato; anche il contatto fra lo spettatore e l’incolpato con le mani sul petto e la spinta, sono fatti provati.
Il comportamento tenuto dall’incolpato, è da considerarsi grave e disciplinarmente rilevante.
Non può infatti un tesserato, tenere un plateale atteggiamento che sfocia nel contatto fisico con uno spettatore; nessuna giustificazione può rinvenirsi nel fatto che fra il pubblico vi fosse la figlia dell’incolpato; non è certo con le vie di fatto che ci si tutela per quella che si ritiene un’offesa ricevuta.
La circostanza che le mani siano state appoggiate sul petto, come riferito dai testimoni della difesa, o che si siano strette intorno al collo, come riferito dai testimoni a carico, nulla tolgono alla gravità del comportamento che si sostanzia già con il violento contatto fisico fra le parti; basta pensare a cosa sarebbe successo se lo spettatore avesse riposto all’aggressione.
Il sodalizio con la propria memoria ha tentato di limitare la propria responsabilità per aver immediatamente allontanato l’incolpato ed aver stigmatizzato pubblicamente il gesto.
Il principio della responsabilità oggettiva si sostanzia nel trasferimento in capo alla società della responsabilità soggettiva di tutte le persone facenti parte dell’associazione o ad essa collegate e trova giustificazione nel fatto che l’evento si presume si sia verificato per una mancanza di attività preventiva da parte della società e ciò al fine di rendere effettivo l’impegno delle associazioni nell’attività di prevenzione, anche per il massimo rispetto delle norme federali.
Ai fini dell’applicazione della sanzione ritiene il Tribunale che sia applicabile anche l’aggravante contestata poiché il comportamento tenuto è fondato su futili motivi
P.Q.M.
Il Tribunale Federale dispone:
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La sospensione del tesserato ..omissis.. da ogni attività federale per mesi sei
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La Multa a carico del sodalizio affiliato Fipav di € 600,00
Roma, 07 Luglio 2025
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi
Affissione all’Albo 09 Luglio 2025