MODENA - Vi ricordate la sentenza dello scorso 2 Luglio in cui il Tribunale Federale Fipav, in un documento ricco di omissis (l'unico nome di rilievo noto era quello dell'Avvocato Stefano Fanini, attuale presidente del club di Verona, citato nel documento in qualità di legale del club che era coinvolto nel procedimento), aveva sanzionato un allenatore con sei mesi di sospensione perché ritenuto responsabile di aver messo le mani al collo – o forse solo una mano sulla spalla – a uno spettatore? Sentenza che - a dispetto dei comunicati stampa di comodo - aveva certificato che il club aveva licenziato il suo ex tecnico?
Bene, nei giorni scorsi la Corte Federale di Appello della Fipav a fronte del "Reclamo ex art. 42 Reg. Giur. avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav - C.U. N. 07 del 09 Luglio 2025 procedimento disciplinare n. 84.24.25 - proposto dal Sig. R. S." lo ha sostanzialmente accolto riducendo la squalifica da 6 a 4 mesi da conteggiarsi dalla data dello scorso 9 Luglio.
In favore di R.S. - assistito dall'Avvocato Massimo Della Rosa - la Corte ha ritenuto che nei fatti contestati non ci siano quei presupposti di gravità o motivi futili previsti dall’art. 102, lettera d), e pertanto ha deciso che l’aggravante non venga applicata, consentendo una forma più lieve di sanzione.
A favore di R.S. anche le attenuanti di cui all'art. 104 lettere a) e b):
a) quando l’incolpato riconosce la propria responsabilità o collabora per l’accertamento dei fatti (es. ammissione spontanea, comportamento corretto in giudizio).
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b) quando la condotta è stata determinata da provocazione o da altre circostanze che ne diminuiscono la gravità (es. tensione particolare, insulti ricevuti, ecc.).
Ha invece contestato il contenuto del reclamo di R.S. e l’interpretazione delle prove fatta dalla sua difesa la società, rappresentata dall’avv. Stefano Fanini.
IL DOCUMENTO UFFICIALE
CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 02 – 5 AGOSTO 2025
Riunione del 30 luglio 2025
Avv. Claudio Cutrera - Presidente
Avv. Marcello Pacifico – Vice Presidente
Avv. Luisella Savoldi - Componente
CFA 01.25.26 – Reclamo ex art. 42 Reg. Giur. avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav - C.U. N. 07 del 09 Luglio 2025 procedimento disciplinare n. 84.24.25 - proposto dal Sig. R. S.
Con C.U. n. 7 del 9.07.2025, reso all’esito del procedimento disciplinare rubricato al N. 84.24.25, il Tribunale Federale ha disposto, a carico del tesserato R. S., nato a “omissis”, la “sospensione da ogni attività federale per mesi sei”.
Il procedimento in parola ha avuto origine da un esposto inviato alla Procura Federale dal tesserato S.S. con il quale è stato segnalato il comportamento che l’allenatore della squadra ospite, R. S., avrebbe assunto al termine della gara tra “omissis” svoltasi il “omissis”.
In particolare, a dire dell’esponente, presente alla detta gara in qualità di spettatore, l’allenatore della squadra ospite, R. S., l’avrebbe aggredito “sia verbalmente con più insulti sia fisicamente, colpendolo ad una spalla e al petto e subito dopo stringendo violentemente il collo con entrambe le mani”.
Il Tribunale Federale, sulla base del citato esposto e del successivo deferimento della Procura Federale e tenuto conto delle indagini svolte e delle dichiarazioni rese dall’incolpato e da alcuni testimoni, ha ritenuto comprovati tutti i fatti di cui all’incolpazione e per tale motivo, applicata l’aggravante contestata, ha concluso con l’applicazione, a carico del tecnico S., della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei.
Con reclamo presentato a mezzo pec in data 24.07.2025 il tecnico S., assistito e difeso dall’avv. Massimo Della Rosa, ha impugnato il provvedimento di cui al C.U. n. 7 del 9.07.2025, reso dal Tribunale Federale chiedendo che “in riforma della decisione di cui al C.U. n. 7 del 09/07/2025 del Tribunale Federale, valutata la Sua condotta ed accertati i fatti realmente accaduti, ritenuta non applicabile nel caso di specie la contestata aggravante di cui all’art. 102 lettera d) Reg. Giur., ed anzi ritenute applicabili le attenuanti di cui all’art. 104 lettere a) e b) Reg. Giur., voglia applicare la sanzione ritenuta più equa e giusta”.
In data 29.07.2025 la società “omissis”, a ministero dell’avv. Stefano Fanini, depositava memoria con la quale, contestando il contenuto del reclamo e l’errata interpretazione delle risultanze istruttorie in esso racchiuse, istava per l’ammissione di alcune prove testimoniali, per l’audizione dei testimoni che avevano già reso dichiarazioni scritte e per l’acquisizione dell’audio relativo alla gara in questione.
All’udienza del 30/7/2025 erano presenti il reclamante, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Della Rosa, pure presente, il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli nonché il Sig. A. M., Presidente della “omissis”, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Fanini, pure presente.
Il Procuratore Federale contestava il proposto reclamo, di cui chiedeva il rigetto, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado e opponendosi alle richieste istruttorie formulate dalla società “omissis” perché superflue essendo stata accertata in maniera chiara la responsabilità del reclamante stesso.
L’Avv. Massimo Della Rosa insisteva nel contenuto del proposto reclamo per i motivi ivi spiegati, evidenziando che i fatti realmente avvenuti e non contestati erano quelli riportati nello stesso reclamo; rilevava altresì la mancata valutazione delle attenuanti e l’eccessività della sanzione irrogata sia rispetto a casi e situazioni più gravi verificatisi in altre occasioni sia alla luce dei precedenti del Tribunale stesso.
Veniva, altresì, sentito il reclamante (R.S., ndr) il quale, pur ammettendo il gesto compiuto, così come descritto nei propri atti, contestava l’attribuzione di ulteriori comportamenti più gravi, dimostrandosi comunque ancora rammaricato per quanto accaduto.
L’Avv. Fanini discuteva richiamando integralmente il contenuto della memoria depositata e precisando che la costituzione della società era avvenuta per tutelare il buon nome della stessa, fermo restando che, a suo dire, il reale evolversi dei fatti emergeva chiaramente dall’attività istruttoria espletata.
La Corte Federale di Appello si riserva di decidere.
A parere di questa Corte, da tutta l’attività istruttoria espletata in primo grado e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in atti, in particola modo da quella resa dal Sig. G. C., teste presente ai fatti, indifferente e, come tale, attendibile, è emerso che il comportamento antisportivo imputabile al reclamante, da prendere in esame per la valutazione del caso che ci occupa, deve ritenersi circoscritto a quanto riportato dal citato teste nella sua dichiarazione.
Tale comportamento è stato subito ammesso dal reclamante e mai contestato nel corso di tutto il giudizio disciplinare.
Per tale motivo ogni ulteriore attività istruttoria, tra l’altro formulata in maniera irrituale e non con l’articolazione di specifici capitolati, deve ritenersi inammissibile e superflua.
Precisato quanto sopra questa Corte non può non richiamare i principi di lealtà e probità sportiva, così come non può richiamare l’importanza del contegno e delle condotte che devono assumere i tesserati in ossequio ai principi stabiliti dallo Statuto Federale, dal CONI e dal Regolamento Giurisdizionale FIPAV.
Ancor di più se si tiene conto dei ruoli ricoperti dai tesserati che impongono comportamenti moderati e di correttezza, come principio sportivo fondamentale da trasmettere soprattutto ai più giovani.
In considerazione di ciò e alla luce di quanto sopra detto, seppure rimanga da stigmatizzare fermamente il comportamento tenuto dal reclamante, non si ravvisano elementi di fatto tali da ritenere applicabile, a suo carico, l’aggravante contestata e considerare lo stesso meritevole della squalifica della sospensione da ogni attività federale per mesi sei e ciò anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, emessi in casi analoghi, dai Giudici sportivi Nazionali e da questa Corte d’Appello.
Va anche detto che il reclamante sin da subito e fino alla riunione innanzi a questa Corte, non solo ha sempre riconosciuto il suo comportamento antisportivo, così come descritto in reclamo, ma ha anche dimostrato profondo rammarico per quanto accaduto assumendo peraltro un contegno collaborativo.
Per tali motivi questa Corte, anche in considerazione dei suoi precedenti giurisprudenziali, del contegno processuale tenuto dal reclamante, in accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione avanzata ed in osservanza del principio di gradualità della pena, ritiene di non dover applicare l’aggravante contestata e di dover quindi rimodulare l’entità della sanzione comminata, riducendola equamente a mesi 4 (quattro) di sospensione da ogni attività federale.
P.Q.M.
La Corte Federale di Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, conferma la responsabilità disciplinare del reclamante R.S., riducendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale, a carico dello stesso, da mesi 6 (sei) a mesi 4 (quattro), incluso il periodo già scontato.
La Segretaria – Roberta Gentili
Il Presidente – Avv. Claudio Cutrera
Affisso il 5 Agosto 2025