Superlega | 12 novembre 2025, 16:15

Fipav: Respinto il ricorso di Monza. Cisterna si tiene stretta il 2-3

Redazione Volleyball.it

La chiamata di video check

La chiamata di video check

ROMA - Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso presentato dal Vero Volley Monza contro l’esito della gara con il Cisterna Volley, disputata lo scorso fine settimana e chiusa con la vittoria dei pontini al tie break. 

La società brianzola aveva contestato un presunto errore tecnico del primo arbitro nella gestione del Video Check sull’ultimo punto del match, ritenendo la richiesta di verifica tardiva e quindi inammissibile.

Il provvedimento ufficiale, tuttavia, ha dichiarato il reclamo inammissibile sia sotto il profilo procedurale che nel merito: da un lato perché la conferma del preannuncio di ricorso è stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall’articolo 23 del Regolamento Giurisdizionale, e dall’altro perché le decisioni dell’arbitro sull’utilizzo del Video Check, come stabilito dall’articolo 16 del relativo regolamento, non possono essere oggetto di impugnazione.

Di seguito il testo integrale della decisione.


COMUNICATO UFFICIALE N° 05 – SUPERLEGA e SERIE A2 e A3 MASCHILE

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Sebastiano Guarnaschelli, con Avv. Daniela Goldin, Avv. Francesca Lippolis, Avv. Alessandro Rosi e Dott.ssa Rosella Santoro, assistito dal Segretario Sig. Giuseppe Mastronardi, ha omologato le gare riportate in allegato e adottato i seguenti provvedimenti:

GARA N. 35 / SLM

VERO VOLLEY MONZA – CISTERNA VOLLEY

Letti gli atti ufficiali e l’istanza ex art. 23 del Regolamento Giurisdizionale fatta pervenire a questo Ufficio dal sodalizio VERO VOLLEY MONZA, a mente della quale, relativamente alla intestata gara, veniva contestato un preteso errore tecnico commesso dal primo arbitro nel corso del tie-break sul punteggio 13-14 in favore della Cisterna Volley, siccome tale da compromettere il regolare andamento dell’incontro e l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo.

CONSIDERATO

che il sodalizio istante, nella specie, ha contestato la decisione del primo arbitro di ammettere la richiesta di Video-Check proposta dalla società antagonista alla fine dell’ultima azione dell’incontro, nonostante la stessa fosse stata tardivamente formulata oltre i termini di ammissibilità di cui all’art. 2 del Regolamento Video-Check;

che il sodalizio istante, in ragione di tale preteso errore tecnico, comportante pregiudizio sul regolare andamento dell’incontro, ha conclusivamente chiesto disporsi la non omologa della gara con il risultato acquisito sul campo e la ripetizione della stessa in altra data.

OSSERVA
L’esame degli atti ufficiali, di concerto con l’individuazione delle norme regolanti le modalità di accesso ai procedimenti su istanza, nonché di quelle che sovraintendono al governo del procedimento di richiesta del Video-Check, convincono questo Ufficio della sussistenza di un duplice profilo di inammissibilità dell’istanza proposta, vuoi, in via prevalente, riguardo al rito, vuoi, per quel che possa valere sul comunque da decidersi sul rito, anche preliminarmente sul merito.

Quanto al rito, richiamato quanto strettamente disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi necessari alla regolare formalizzazione e perfezionamento della prima fase di istanza avverso il risultato di gara, nonché la perentorietà dei termini ivi indicati e di cui al successivo settimo comma, l’istanza, come detto, appare prima facie inammissibile.
Nello specifico, dagli atti ufficiali, fonte primaria di prova, emerge che il sodalizio reclamante, conclusasi la gara alle ore 20.35, abbia confermato il preannuncio di istanza alle ore 20.52 e, cioè, oltre il termine perentorio di cui al quarto comma dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale.

Quanto alla ragione di inammissibilità sul merito del lamentato, ferma la prevalenza e il carattere assorbente della dedotta inammissibilità sul rito, ci si limita a richiamare il disposto regolamentare di cui all’art. 16 del Regolamento Video-Check che sancisce l’inammissibilità di istanze volte a censurare le decisioni dell’arbitro sull’utilizzo dello strumento di verifica a posteriori delle azioni di gioco.

Per i suesposti motivi, visti i commi 4 e 7 dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale,

DELIBERA

di respingere l’istanza presentata dal sodalizio VERO VOLLEY MONZA, in quanto inammissibile, e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.